Ci avete commosso!

Utilizzando le poche e-mail a nostra disposizione, vi abbiamo chiesto un sostegno finanziario per presentare il ricorso al TAR contro gli aumenti contributivi pensionistici che la stragrande maggioranza dei Delegati Cipag ha approvato nel recente Comitato straordinario di giugno 2024. C’è chi ha collaborato con un gesto simbolico e chi, invece, ha donato in maniera significativa. Tutte cifre che per noi hanno lo stesso identico valore, ma ciò che è commovente, è che avete aderito in tantissimi.

Finito l’entusiasmo per l’apprezzamento, che ripaga a pieno il tempo sottratto alle nostre famiglie, abbiamo purtroppo avuto la conferma che l’oppressione contributiva della categoria è soffocante.

Abbiamo raggiunto gli importi necessari per il ricorso al TAR. Le eccedenze, comunque utili per proteggerci da azioni secondarie, verranno usate per iniziative analoghe e parallele che stiamo già predisponendo con gli avvocati.

Vi comunichiamo che il primo ricorso al TAR contro gli aumenti contributivi (Delibera Cassa n.14/2022), finanziato da pochi, dovrà essere “ritirato” a seguito della “non approvazione” delle Delibera stessa da parte dei Ministeri Vigilanti.

Questo secondo ricorso al TAR, contro gli aumenti contributivi previsti nella Delibera Cassa n.5/2024, verrà presentato entro 60 giorni dalle, non auspicabili, approvazioni ministeriali e a seguito delle letture delle stesse. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza, vi terremo aggiornati.

A prescindere dai risultati, pensiamo che questa iniziativa sia l’unica forma di opposizione all’incomprensibile mandato con “pieni poteri” ottenuto, di fatto, dalla Dirigenza Cipag e, vista l’adesione significativa, pensiamo di avere già ottenuto una vittoria.

Mentre attendiamo consigli, proposte, stimoli, collaborazioni, iniziative e suggerimenti, anche per altri e diversi progetti, vi ricordiamo che l’unico modo certo per cambiare il sistema è quello di andare a votare “contro” al bilancio del Consiglio di Collegio, là dove tutto nasce e viene progettato.

Grazie di cuore.

Il Consiglio di Geomobilitati

 

Aggiornamento al 05/12/2024

E’ stata approvata, dai Ministeri vigilanti, la Delibera Cipag n.5/2024 sugli aumenti contributivi. Stiamo entrando nel merito dei contenuti delle approvazioni, anche eseguendo necessari accessi agli atti. Lo studio degli avvocati ha avuto conferma di mandato per procedere al ricorso.

Seguiranno altri aggiornamenti.

 

Aggiornamento al 29/01/2025

Presentato il secondo ricorso al TAR contro la Delibera Cipag n. 5/2024 votata da un’ampia maggioranza dei Delegati consigliati dai Collegi. Delibera che ha approvato forti aumenti contributivi pensionistici.

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Roma

Fascicolo NRG 1422 del 2025 – sezione 5 – deposito 28/01/2025

L’impugnazione, questa volta, non chiama in causa solo la Delibera, ma cerca di discutere anche sui concetti delle approvazioni dei Ministeri vigilanti.

Per la cronaca, sono stati richiesti accessi agli atti presso i Ministeri. Il MEF ha negato uno di questi accessi. Tutti noi professionisti siamo costretti a pagare Casse che, essendo a gestione privatizzata, non garantiscono pienamente le tutele offerte dallo Stato. Per opporci alle ingiustizie delle Casse dobbiamo ricorrere senza nemmeno avere visionato la totalità dei documenti utili per fondare l’opposizione. Questo è il sistema Italia, e solo il tuo voto in Collegio può cambiarlo. Chiama in “causa” il tuo Presidente ed il tuo Delegato se vuoi provare a ottenere giustizia. Chiedi chiarimenti. Affrontali. Non nasconderti.

 

 

Aggiornamento al 19/02/2025

E’ stata fissata udienza per il 21/05/2025.

 

Aggiornamento al 21/09/2025

Purtroppo la sentenza del TAR Lazio n. 14924/2025 (allegato), del 28/07/2025 (6 mesi dalla presentazione), non ha accolto il nostro ricorso contro gli aumenti contributivi, per DIFETTO DI GIURISDIZIONE, ritenendo che la questione debba essere trattata innanzi al Giudice Ordinario. Ricorrere al giudice ordinario comporterebbe che ogni singolo ricorrente, persona fisica, dovrebbe promuovere un’azione personale presso il foro territorialmente competente. Così facendo verrebbe meno la logica associativa, quindi la figura della nostra federazione e il concetto di delega ricevuta, sottoponendo il singolo ad una guerra impari (divide et impera). A prescindere da ciò che alla fine risulterà giusto o sbagliato, pensiamo che tutto questo sia contrario ai nostri obiettivi statutari e ostacoli il ricorso di massa contro le ingiustizie di categoria.

Noi, dopo il confronto con i legali che ci assistono, abbiamo deciso di contestare questo assunto, insistendo affinché la questione venga trattata dal Giudice amministrativo. Non si tratta di una questione astratta, infatti l’ordinamento prevede l’autonomia di CIPAG, ma dispone anche il potere di controllo del Ministero del Lavoro in quanto pubblica amministrazione. Il Giudice amministrativo, nella sua competenza, valuta se la pubblica amministrazione abbia, nell’esercizio della sua discrezionalità, violato o meno l’ordinamento. Noi riteniamo che il punto essenziale della vicenda sia che il Ministero, ossia la pubblica amministrazione, nell’esercitare il controllo su CIPAG, non abbia segnalato le contraddizioni che noi evidenziamo nel ricorso. …detto in sintesi: perché aumenti i contributi se giri per i Collegi d’Italia diffondendo notizie propagandistiche di un bilancio (Cipag) sano.

La sentenza del TAR si censura tramite l’appello dinanzi al Consiglio di Stato, come espressamente previsto dall’art. 105, comma 2, c.p.a., il quale dispone che, “nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza, si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’articolo 87, comma 3”. Il termine per proporre appello sarebbe quindi di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza, che diventano quattro per la sospensione feriale del mese di agosto.

Abbiamo già dato disposizione per procedere con l’appello. Inoltre, stiamo cercando di capire come poter proporre una revisione della declinata giurisdizione, che è un concetto importante per il mondo associazionistico.

Purtroppo la strada si è allungata, ma proseguiamo, perché siamo convinti delle nostre ragioni e per innescare quelle azioni che ci auguriamo possano spingere ad una revisione globale delle deboli regole di controllo delle Casse privatizzate. Troppa autonomia per chi amministra la nostra futura funzione pubblica pensionistica.


Aggiornamento al maggio 2026

Ricorriamo al Consiglio di Stato contro la sentenza con la quale il TAR del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (TAR n. 14924/2025), respingendo il nostro ricorso (contro la delibera CIPAG n. 5 del 20 giugno 2024) e sostenendo che la competenza fosse appunto del giudice ordinario.

VINCIAMO una importantissima battaglia, con la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza – n. 3862/2026 (pubblicata il 15 maggio 2026) che ribalta la decisione del TAR.

Purtroppo non vinciamo ancora la guerra, ma otteniamo un’importante pronuncia utile anche a tutte le altre professioni, un precedente importante, che siamo ben felici di aver raggiunto, ma che fa pensare quanto il “sistema casse” sia lontano dall’essere normato adeguatamente ……dove non c’è chiarezza, c’è sempre il rischio di abusi o di infiltrazioni di poteri.

Più precisamente, il Consiglio di Stato dice che il TAR è competente a giudicare la legittimità dell’esercizio del potere di vigilanza dei Ministeri sulla CIPAG. Infatti, Geomobilitati (e c.) ha anche contestato il modo in cui, il Ministero del Lavoro ed il MEF, hanno esercitato il loro potere di vigilanza con l’approvazione degli aumenti contributivi e, i Ministeri sono senza dubbio enti pubblici. Geomobilitati sostiene che abbiano approvato gli aumenti dopo un’istruttoria superficiale e insufficiente, senza verificarne adeguatamente la necessità e la proporzionalità.

Il TAR del Lazio aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, sostenendo sostanzialmente che, in merito all’aumento dei contributi – riguardando diritti soggettivi previdenziali – è il giudice ordinario del lavoro che deve occuparsene. Il Consiglio di Stato invece, valutando il ricorso anche sotto il profilo della funzione dei Ministeri vigilanti, non si è trovato d’accordo con il TAR, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo e disponendo che la questione venisse esaminata nel merito.

Ricorrere al TAR è un aspetto che a noi preme molto perché riporta indirettamente al centro della scena la possibilità di coalizzarsi contro le ingiustizie, a differenza dell’impostazione che i ricorsi prenderebbero, attivati dal singolo professionista, davanti alla moltitudine dei giudici ordinari locali.

Un aspetto importante sottolineato nella sentenza del Consiglio di Stato è che la “privatizzazione” degli enti previdenziali — prevista dal D.Lgs. 509/1994 — ha riguardato principalmente il regime della personalità giuridica, ma non ha eliminato l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’obbligatorietà della contribuzione, la natura di pubblico servizio dell’attività previdenziale pensionistica, il controllo della Corte dei conti e il potere di vigilanza dei Ministeri. La sentenza riconosce quindi che la Cassa di previdenza dei geometri CIPAG, pur essendo privatizzata, continua a svolgere una funzione collegata all’interesse pubblico. E proprio per questo i Ministeri non si possono esentare da un vero e proprio potere di vigilanza.

La vigilanza ministeriale riguarda, tra le altre cose, gli Statuti, i Regolamenti, le delibere in materia di contributi e prestazioni. Questi atti diventano efficaci attraverso l’approvazione ministeriale, che non è dunque, ed ovviamente, una semplice formalità burocratica.

Il controllo dei Ministeri non può essere ridotto ad un controllo meramente formale ed estrinseco, perché altrimenti il potere di vigilanza verrebbe sostanzialmente “svuotato”. La sentenza dice espressamente che il controllo non può essere confinato a profili meramente formalistici. Riportiamo una sferzante espressione del Consiglio “…senza determinarne di fatto la sterilizzazione”.

Secondo Geomobilitati, il controllo ministeriale sarebbe stato insufficiente perché non avrebbe verificato adeguatamente la proporzionalità degli aumenti, la loro necessità, la coerenza con i dati economici sbandierati dal Presidente, la situazione risultante dal bilancio di previsione 2025 …ecc.

Attenzione ……nessuno però si è ancora pronunciato se Geomobilitati abbia, o meno, ragione riguardo al suo ricorso “contro gli aumenti”. Il Consiglio di Stato sta solo dicendo che queste censure sono fondate ai fini della giurisdizione e dichiara che possono (devono) essere esaminate dal giudice amministrativo, che dovrà dunque pronunciarsi nel merito. …..”l’appello deve essere accolto” e dispone l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado”.

….e così, dopo un anno e mezzo dalla presentazione del nostro ricorso, la “palla” torna al TAR, e noi, con la parziale vittoria ottenuta, ci sentiamo gratificati per gli sforzi fin qui compiuti.

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Aggiornamento all’agosto 2026

Non facciamo in tempo a gratificarci per i risultati ottenuti, che arriva un ulteriore imprevisto.

Pare che la Cipag proprio non voglia essere giudicata. Pare non voglia che il TAR entri nel merito della sua delibera; in fondo che male c’è? ..magari il TAR potrebbe pure darle ragione.

La CIPAG — comandata dalla longeva conduzione del Dott. Ing. Geom. Diego Buono, funzione politica, e dell’Avv. Maria Luisa Caravita di Toritto, funzione amministrativa, sempre rinnovati ed appoggiati dai verbali positivi dei Sindaci, con i voti “bulgari” favorevoli dei 150 Delegati — che ci tiene a riempire di incarichi i soliti avvocati nominati con incarichi diretti, a spese dei contribuenti obbligati, decide di ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la pronuncia del Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.

Nel ricorso “coinvolge” anche i Ministeri vigilanti; non è chiaro, a noi, a che titolo. Chiede, in sostanza, alla Cassazione di pronunciarsi in merito alla giurisdizione: qual è il giudice che se ne deve occupare? Amministrativo o Ordinario (Lavoro)?

Si può fare un ricorso ad un ricorso? Io, che scrivo, mai mi sarei aspettato che si potesse ricorrere contro una pronuncia già così elevata ma, a quanto pare, è possibile.

…e così, a distanza di più di un anno e mezzo, l’impostazione giuridica del nostro ricorso è ancora sospesa in attesa che le massime cariche capiscano in che maniera assoggettare a giudizio questi ormai inutili Enti privatizzati.

Grazie Cassese per la certezza che ha dato al mio diritto pensionistico (ironico – chi scrive).

Il ricorso della Cipag, per quanto possiamo comprendere, si appella a questo concetto: “non si sta veramente contestando come i Ministeri abbiano esercitato la vigilanza; si sta contestando che i Ministeri abbiano approvato un aumento contributivo che i ricorrenti ritengono irragionevole”. Secondo CIPAG, la questione riguarda previdenza e contribuzione, ed è quindi da “portare” davanti al giudice ordinario. Poi, nella nota del ricorso, porge la spalla ai Ministeri vigilanti, dicendo, in sintesi: i ricorrenti non contestano, in concreto, un cattivo esercizio del potere ministeriale (a fronte di un’istruttoria adeguata e di conclusioni motivate, come descritto nelle difese erariali)  …e cita come prova documenti che sono pressoché quelli forniti dalla stessa Cassa, ponendosi come soggetto al di sopra delle parti …come a voler intendere: se c’è scritto nei miei documenti è per forza vero, ed è giusto che approvarlo ad occhi chiusi.

La Cipag vorrebbe ridurre il tutto ad una disputa di denaro, mentre ciò che noi abbiamo anche  fatto è una contestazione dell’esercizio del potere di vigilanza ministeriale ….e il Consiglio di Stato l’ha ben capito.


 

 

 

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