La Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, ha accolto l’appello proposto da un geometra avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto l’opposizione alla cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri (CIPAG) per contributi relativi all’anno 2017. SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_BOLOGNA_N._331_2025_-_N._R.G._00000738_2024__PUBBLICAZIONE_01_09_2025
E’ sempre complicato per chi non è un avvocato capire o interpretare gli scritti giuridici. Ho quindi cercato di chiedere chiarimenti su questa sentenza al collega, un dipendente all’ufficio tecnico di Poste che firma esclusivamente per il suo ente e, soprattutto, ho avuto la fortuna di ottenere una spiegazione giuridica dal suo Avvocato, Paolo Malvisi di Parma – PAOLOMALVISI@LIBERO.IT …..che riporto di seguito…..
La sentenza n. 331/2025 della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, depositata il 1° settembre 2025, affronta la complessa questione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per un geometra iscritto all’albo professionale ma svolgente la propria attività in regime di lavoro subordinato. La pronuncia si distingue per il suo approccio critico rispetto all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, offrendo un’interpretazione che valorizza la sostanza del rapporto di lavoro e il diritto di difesa del professionista in sede giudiziale.
1. Il Contesto Normativo e l’Orientamento della Giurisprudenza di Legittimità
La questione giuridica sottesa alla controversia riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione alla CIPAG per i soggetti iscritti al relativo albo che, tuttavia, non esercitano la libera professione in modo continuativo e sono già iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nel ritenere che, a seguito della privatizzazione delle casse professionali (D.Lgs. n. 509/1994), la semplice iscrizione all’albo professionale costituisca condizione sufficiente per l’insorgere dell’obbligo di iscrizione alla Cassa di categoria e del conseguente pagamento della contribuzione minima (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, N. 35907 del 07-12-2022, Cass. Civ., Sez. 6, N. 35917 del 07-12-2022, Cass. Civ., Sez. L, N. 8637 del 01-04-2025, Cass. Civ., Sez. L, N. 28188 del 28-09-2022).
Secondo tale orientamento, l’esercizio anche solo occasionale dell’attività professionale o la mancata produzione di reddito non sono elementi idonei a escludere tale obbligo.
La ratio di questo principio risiede nell’autonomia regolamentare concessa agli enti previdenziali privatizzati per garantire l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni, nonché nel principio di universalizzazione delle tutele previdenziali introdotto dalla L. n. 335/1995 che impone una copertura assicurativa per ogni attività lavorativa esercitata.
Di conseguenza, l’art. 22 della L. n. 773/1982, che subordinava l’obbligo di iscrizione all’esercizio “con carattere di continuità” della libera professione e all’assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, è stato ritenuto superato dalla successiva evoluzione normativa e dall’autonomia statutaria della Cassa.
Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa Cassa attraverso i propri atti regolamentari. In particolare, la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 2009 ha stabilito le condizioni in presenza delle quali è possibile per un geometra dipendente essere esonerato dall’iscrizione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la prova della sussistenza di tali condizioni di esonero deve essere fornita dall’interessato nelle forme e nei termini previsti dalla Cassa stessa, ovvero attraverso una specifica procedura amministrativa di autocertificazione.
La mancata presentazione di tale documentazione in sede amministrativa precluderebbe, secondo la Cassazione, la possibilità di far valere l’esenzione in un successivo giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 5473 del 01-03-2025).
2. L’Analisi della Sentenza della Corte d’Appello di Bologna
La sentenza in esame si inserisce in questo dibattito, accogliendo l’appello e riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione a una cartella di pagamento per contributi relativi all’anno 2017. Il Collegio bolognese, pur riconoscendo l’orientamento maggioritario della Cassazione, se ne discosta su due punti fondamentali, che costituiscono la peculiarità e il fulcro della decisione.
2.1. Primo Elemento di Peculiarità: L’Ammissibilità della Prova dell’Esenzione in Sede Giudiziale
Il passaggio più saliente e innovativo della sentenza si trova al punto 3.1 della motivazione. La Corte d’Appello di Bologna esprime un aperto dissenso rispetto all’orientamento di legittimità che ritiene la prova
dell’esenzione dall’obbligo di iscrizione possa essere fornita solo in sede amministrativa, attraverso la presentazione dell’autocertificazione alla Cassa.
“(…) non ritiene il Collegio di aderire all’orientamento, affermato anche in sede di legittimità, secondo il quale la prova dell’esenzione dall’obbligo di esenzione dall’iscrizione debba essere fornita dall’interessato soltanto in sede amministrativa, alle condizioni stabilite dalla Cassa, non potendo aver luogo la dimostrazione in quesitone nell’ambito del giudizio”.
La Corte argomenta che un tale approccio, che renderebbe il processo una mera “certificazione” di una situazione già definita in via amministrativa, si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Il processo, infatti, deve rimanere la sede in cui la parte ha il diritto di dimostrare la sussistenza dei presupposti di accoglimento della propria domanda e il giudice ha il dovere di accertare tali elementi. La mancata presentazione dell’autocertificazione nei termini non può avere una valenza sanzionatoria tale da precludere l’accertamento giudiziale della realtà sostanziale del rapporto. A sostegno di questa tesi, la Corte richiama una pronuncia della Corte d’Appello di Roma (n. 404/2024), la quale aveva osservato che la delibera della Cassa non prevede una “clausola di decadenza” per la presentazione tardiva dell’autocertificazione.
Questo snodo argomentativo si pone in netta contrapposizione con recenti pronunce della Cassazione, come l’ordinanza n. 5473 del 1° marzo 2025, la quale ribadisce che:
“La pronuncia rescindente ha stabilito che sono le disposizioni legittimamente adottate dalla CASSA a fissare le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare, da parte degli iscritti all’albo, alla presunzione di esercizio dell’attività professionale derivante dalla iscrizione all’albo”.
2.2. Secondo Elemento di Peculiarità: L’Interpretazione Estensiva del “Ruolo Professionale”
Il secondo punto di rilievo riguarda l’interpretazione della condizione di esonero prevista dalla Delibera n. 123/2009, lettera a), che richiede “l’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL”. Il Tribunale di primo grado aveva adottato un’interpretazione restrittiva, ritenendo che il CCNL di Poste Italiane non prevedesse un ruolo specifico di “geometra”.
La Corte d’Appello di Bologna, invece, sposa un’interpretazione sostanziale e non formalistica, in linea con altre corti di merito (Brescia e Genova). Il Collegio afferma che per “ruolo professionale” non si deve intendere necessariamente una qualifica contrattuale denominata “geometra”, ma piuttosto:
“(…) quei ruoli professionali che secondo il CCNL, in funzione del settore cui sono applicati, possono comportare anche lo svolgimento di attività tecniche proprie del geometra (…)”.
Questa interpretazione allarga il perimetro dell’esenzione, focalizzandosi sulle mansioni effettivamente svolte dal dipendente piuttosto che sul mero nomen iuris della qualifica. La Corte chiarisce inoltre che la nozione di “ruolo professionale” non può essere mutuata dalla L. n. 70/1975 sul “Parastato”, poiché la stessa delibera della Cassa si riferisce a dipendenti di “aziende, enti pubblici o società”, includendo quindi anche il settore privato.
3. L’Applicazione dei Principi al Caso Concreto
Sulla base di queste premesse, la Corte analizza la posizione dell’appellante. Egli era inquadrato come “Building Manager” nel ruolo “Professional” del CCNL di Poste Italiane, una figura caratterizzata da “elevato know-how specialistico” e attività di “progettazione e indirizzo”. La documentazione prodotta dimostrava che, nell’anno 2017, egli aveva svolto compiti tipici della professione di geometra (progettista, direttore dei lavori, asseverazioni), ma sempre nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, Poste Italiane S.p.A..
Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto integrata la fattispecie di esonero di cui alla lettera a) della Delibera n. 123/2009, poiché l’appellante:
1. Era inquadrato in un ruolo professionale che, sebbene non denominato “geometra”, implicava lo svolgimento di mansioni tecniche proprie di tale professione.
2. Svolgeva tale attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
La Corte ha quindi dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione per l’anno 2017, annullando la cartella di pagamento e assorbendo il secondo motivo di appello, relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento a causa del mutamento giurisprudenziale.
In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna rappresenta un significativo contributo al dibattito sull’obbligo contributivo dei professionisti dipendenti. Pur muovendosi in un quadro giurisprudenziale dominato da un orientamento di legittimità rigoroso e formalista, la Corte rivendica uno spazio per l’accertamento giudiziale della sostanza dei rapporti, ponendo l’accento sulla tutela del diritto di difesa e su un’interpretazione teleologica delle norme regolamentari della Cassa.
Parma, lì 24 settembre 2025
avv. Paolo Malvisi
