riporto un ulteriore articolo dell’Avv. Cristian PRIMICERI, un nostro gradito contatto, che segue da sempre, insieme al nostro attivo collega Franco FORTUNATO, la vicenda della doppia contribuzione e dell’iscrizione obbligatoria alla cassa previdenziale professionale (Cipag).

dice: Per la prima volta un geometra ha adito la CEDU contro lo Stato italiano, aprendo un fronte sovranazionale che potrebbe avere effetti dirompenti per centinaia di professionisti in tutta Italia.  ….e noi lo speriamo, per quanto sia un percorso non facile. 

nel narrare il fatto, coglie l’occasione per un richiamo ed una sintesi della storia giurisprudenziale svolta fino ad oggi, con richiami e osservazioni. un ottimo articolo per fare capire anche a chi non vive questa assurda vicenda. 

l’articolo lo trovi nel sito dell’Avv. PRIMICERI a questo link

lo riporto comunque di seguito……………..

CIPAG E CONTRIBUTI OBBLIGATORI: il contenzioso dei geometri arriva alla Corte di Strasburgo

La questione dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per i professionisti iscritti all’albo ma non esercenti l’attività in via continuativa, e già coperti da altra previdenza, rappresenta uno dei più significativi e controversi fronti del diritto previdenziale italiano.
Per la prima volta un geometra ha adito la CEDU contro lo Stato italiano, aprendo un fronte sovranazionale che potrebbe avere effetti dirompenti per centinaia di professionisti in tutta Italia.
L’iniziativa giudiziaria mette in discussione una prassi che impone contributi minimi, sanzioni e accessori anche in assenza di reddito e a fronte di attività marginali, occasionali o di fatto inesistenti, frutto di un improvviso mutamento giurisprudenziale rispetto all’originaria interpretazione della normativa.
La vicenda, caratterizzata da una profonda incertezza giuridica alimentata, come detto, da un radicale mutamento giurisprudenziale, è ora approdata dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con il caso Gusmeroli c. Italia, sollevando questioni fondamentali in merito ai principi di legalità, prevedibilità e proporzionalità.

➢ L’Antinomia Normativa: legge primaria vs. autonomia statutaria
Il cuore del contenzioso risiede nel conflitto tra una norma di rango primario e una disposizione statutaria di rango secondario (lo Statuto della Cassa).
Da un lato, l’articolo 22 della Legge n. 773 del 20 ottobre 1982 subordina l’obbligo di iscrizione alla Cassa a due chiari presupposti:
1. l’esercizio della libera professione con carattere di continuità;
2. la non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Dall’altro lato, l’articolo 5 dello Statuto della Cassa Geometri, a seguito di una modifica approvata nel 2003, ha eliminato tali requisiti, stabilendo che sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione “anche senza carattere di continuità ed esclusività”.
Questa modifica ha introdotto una presunzione di esercizio professionale legata alla sola iscrizione all’albo, con la conseguenza di legittimare pretese contributive anche a fronte di attività meramente occasionali, sporadiche o addirittura in assenza di reddito.

➢ L’Evoluzione Giurisprudenziale: dal principio di gerarchia al revirement
La giurisprudenza nazionale ha offerto, nel tempo, soluzioni diametralmente opposte a tale conflitto, generando un’evidente instabilità interpretativa.
1. La Fase Pre-2021: la prevalenza della legge.
In un primo momento, sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione avevano costantemente affermato la prevalenza della fonte legislativa su quella statutaria. L’orientamento, cristallizzato nella sentenza della Cassazione n. 5375 del 22 febbraio 2019, sanciva l’illegittimità della norma regolamentare della Cassa, in quanto una fonte secondaria non poteva derogare alla legge primaria ridefinendo i presupposti dell’obbligo di iscrizione. In questo quadro, i professionisti trovavano tutela rispetto a pretese contributive ritenute illegittime, come confermato da numerose pronunce di merito che disapplicavano lo Statuto della Cassa.
2. Il Revirement del 2021: l’affermazione dell’autonomia degli Enti.
A partire dalla sentenza n. 4568 del 19 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha operato un completo e consapevole ribaltamento del proprio orientamento (revirement), come essa stessa ha ammesso in pronunce successive. Il nuovo indirizzo, oggi consolidato, valorizza l’autonomia gestionale e organizzativa conferita agli enti previdenziali privatizzati dal d.lgs. n. 509/1994 e dalla Legge n. 335/1995. Secondo la Suprema Corte, tale autonomia consente alla Cassa di definire gli obblighi contributivi necessari a garantire il proprio equilibrio finanziario di lungo termine. Di conseguenza, è stato affermato il seguente principio:
“[…] ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito […]”.
L’obbligo contributivo viene così fondato su un principio di solidarietà che scaturirebbe dalla libera scelta del professionista di iscriversi all’albo, assumendo “obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima”. Nonostante questo nuovo orientamento consolidato in Cassazione, una parte della giurisprudenza di merito continua a resistere, disapplicando le norme statutarie in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetta la gerarchia delle fonti.

➢ Il Caso Gusmeroli e il ricorso alla Corte di Strasburgo: quando sette pratiche familiari generano oltre 22.000 euro di contributi
Il caso portato all’attenzione della CEDU è emblematico. Un geometra, insegnante di ruolo e quindi iscritto e contribuente presso l’INPS, si è visto notificare una cartella esattoriale di oltre 22.000 euro per contributi e sanzioni relativi agli anni 2008-2012. In tale periodo, aveva svolto unicamente sette pratiche di accatastamento per immobili familiari, a titolo gratuito e senza produrre alcun reddito. Dopo aver ottenuto ragione in primo grado e in appello, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, la sua vittoria è stata annullata dalla Corte di Cassazione, che ha applicato retroattivamente il nuovo principio scaturito dal revirement del 2021.
Esauriti i rimedi interni, il geometra si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando la violazione di due diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.
Le principali censure prospettate a Strasburgo si fondano su due disposizioni chiave della Convenzione.
1. Violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà): l’imposizione del contributo CIPAG viene qualificata come ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei propri beni, priva dei requisiti di legalità e prevedibilità. Al momento dei fatti (2008-2012) e dell’emissione della cartella (2015), la normativa e la giurisprudenza consolidata escludevano l’obbligo contributivo. L’imposizione basata su un revirement giurisprudenziale imprevedibile e applicato retroattivamente lederebbe le legittime aspettative del cittadino. Inoltre, la misura sarebbe sproporzionata, imponendo un onere economico gravoso a fronte di nessun reddito e in presenza di una già esistente e regolare copertura previdenziale.
2. Violazione dell’art. 11 della Convenzione (Libertà di associazione, anche “negativa”): l’obbligo di iscrizione forzata alla CIPAG viene denunciato come una violazione della libertà “negativa” di associazione, ovvero il diritto di non essere costretti ad aderire a un’associazione. Anche in questo caso, l’ingerenza sarebbe sproporzionata e non “necessaria in una società democratica”, specialmente per chi non esercita la professione in modo prevalente e contribuisce già a un altro ente.

➢ Un possibile precedente per centinaia di geometri
Il ricorso presentato dal geometra Gusmeroli rappresenta una potenziale pietra miliare non solo per il singolo caso, ma per l’intera categoria. È la prima occasione in cui la Corte di Strasburgo è chiamata a confrontarsi con l’obbligo contributivo CIPAG in presenza di un’attività professionale solo marginale e di una diversa copertura previdenziale obbligatoria.
Un’eventuale pronuncia di condanna nei confronti dell’Italia potrebbe qualificare la situazione come problema strutturale dell’ordinamento, aprendo la strada a una pluralità di nuovi ricorsi alla CEDU da parte dei geometri che, esauriti i rimedi nazionali, si trovino
nella medesima condizione. Ciò potrebbe indurre lo Stato e il legislatore a riconsiderare l’assetto normativo e l’interpretazione finora adottata, ridisegnando l’equilibrio tra esigenze di sostenibilità degli enti previdenziali e tutela effettiva dei diritti fondamentali dei professionisti.
La decisione della Corte di Strasburgo è attesa, quindi, con grande interesse. Un eventuale accoglimento del ricorso non solo avrebbe conseguenze dirette per le centinaia di professionisti nella medesima situazione, ma potrebbe indurre una riflessione più ampia sui limiti dell’autonomia degli enti previdenziali e, soprattutto, sugli effetti dei revirement giurisprudenziali quando questi incidono retroattivamente su posizioni giuridiche consolidate, minando la certezza del diritto e la prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni.

Avv. Cristian Primiceri

 

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