SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_CATANZARO_N._530_2026

allego una sentenza dove Cipag (Cassa geometri) perde parzialmente. non mi interessa l’analisi di chi ha più ragione. sappiamo che è complesso e che oggi, in virtù di auto regolamentazioni, sono impennati i litigi che la Ciapag mette in atto generando morosità utile al bilancio, ai quei due avvocati con incarichi diretti e per una smania di sopravvivenza dei nostri dirigenti che ne fanno una professione. nemmeno all’attuale commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori, presieduta dall’Onorevole Bagnai della Lega, pare interessare e, al governo, tutto, fa comodo poter indirizzare gli investimenti ai propri fini programmatici.

l’aspetto interessante, o forse drammatico, è che ci troviamo per l’ennesima volta in un ring dove tutti i colpi sono concessi, non per ultimi quelli dettate dalle bieche strategia processuali. non vige più la possibilità di accordarsi. quando la cassa ti iscrive d’ufficio ti riconosce solo l’etica dell’imposizione alla “legge” della famiglia, ma non più quella del dialogo. istituti che dovrebbero esistere solo perché portatori di etica, diventano prigioni di sofferenza per l’iscritto obbligato.

questo il caso:

La Corte di Appello di Catanzaro – Sentenza n. 530/2026 ha accolto parzialmente l’appello proposto dal geometra contro la propria Cassa previdenziale, revocando in parte il decreto ingiuntivo relativo al recupero di contributi non versati tra il 2004 e il 2013.

La vittoria del professionista si è fondata soprattutto sulla questione della prescrizione dei crediti contributivi.

Il Tribunale di primo grado aveva stabilito che la prescrizione non fosse mai iniziata perché il contribuente non aveva trasmesso le dichiarazioni reddituali alla Cassa. In appello, però, la Corte ha ritenuto questa interpretazione incompleta. Richiamando l’art. 2935 c.c., la Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, questo momento coincideva con l’invio delle richieste di pagamento da parte della Cassa.

La regola generale prevista dalla legge era questa:

  • la prescrizione dei contributi della Cassa dei geometri inizia quando il professionista comunica i propri redditi alla Cassa.

Il Tribunale di primo grado aveva applicato questa regola in modo rigido: “Se il geometra non invia la dichiarazione reddituale, la prescrizione non parte mai.” La Corte d’Appello, invece, ha osservato che il regolamento interno della Cassa prevedeva anche un’altra possibilità.

il regolamento diceva che la prescrizione decorre:

  • o dal momento in cui il professionista invia i dati reddituali;
  • oppure dal momento in cui la Cassa ottiene quei dati direttamente dagli uffici fiscali.

Questa seconda ipotesi è quella che la Corte chiama “decorrenza subordinata” o “alternativa”.

Questo è importante perché evita che la Cassa possa sostenere all’infinito che “La prescrizione non decorre perché il professionista non mi ha mandato i dati.” Se la Cassa riesce a conoscere redditi e contributi dovuti tramite Agenzia delle Entrate o altri uffici, allora: il credito diventa concretamente conoscibile; la Cassa può chiedere il pagamento; quindi la prescrizione deve iniziare.

La Corte dice sostanzialmente: non conta solo la comunicazione formale del contribuente; conta anche il momento in cui la Cassa è concretamente in grado di conoscere ed esercitare il proprio diritto.

La Corte ha verificato che la Cassa aveva già inviato negli anni lettere, solleciti e diffide di pagamento al geometra. Quindi la Cassa sapeva che esisteva il debito, conosceva gli importi quindi era già in grado di pretendere il pagamento.

se la Cassa chiede i soldi, significa che il suo diritto è già esercitabile.

qui entra in gioco l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

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posto che parte del problema era già evitabile in forza dello stesso regolamento scritto dalla cassa stessa, quindi vi è anche l’ostinazione di volersi impuntare, ma si deve arrivare ad esigere l’inesigibile? perché, se non per cattiveria, arrivare a tali prove di forza punitive?

abbiamo una guida malsana, ma pere piaccia ai miei colleghi …fino a che esisteremo nel nome di geometri, poi il calvario cesserà.

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