Aggiornamento al maggio 2026
Ricorriamo al Consiglio di Stato contro la sentenza con la quale il TAR del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (TAR n. 14924/2025), respingendo il nostro ricorso (contro la delibera CIPAG n. 5 del 20 giugno 2024) e sostenendo che la competenza fosse appunto del giudice ordinario.
VINCIAMO una importantissima battaglia, con la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza – n. 3862/2026 (pubblicata il 15 maggio 2026) che ribalta la decisione del TAR.
Purtroppo non vinciamo ancora la guerra, ma otteniamo un’importante pronuncia utile anche a tutte le altre professioni, un precedente importante, che siamo ben felici di aver raggiunto, ma che fa pensare quanto il “sistema casse” sia lontano dall’essere normato adeguatamente ……dove non c’è chiarezza, c’è sempre il rischio di abusi o di infiltrazioni di poteri.
Più precisamente, il Consiglio di Stato dice che il TAR è competente a giudicare la legittimità dell’esercizio del potere di vigilanza dei Ministeri sulla CIPAG. Infatti, Geomobilitati (e c.) ha anche contestato il modo in cui, il Ministero del Lavoro ed il MEF, hanno esercitato il loro potere di vigilanza con l’approvazione degli aumenti contributivi e, i Ministeri sono senza dubbio enti pubblici. Geomobilitati sostiene che abbiano approvato gli aumenti dopo un’istruttoria superficiale e insufficiente, senza verificarne adeguatamente la necessità e la proporzionalità.
Il TAR del Lazio aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, sostenendo sostanzialmente che, in merito all’aumento dei contributi – riguardando diritti soggettivi previdenziali – è il giudice ordinario del lavoro che deve occuparsene. Il Consiglio di Stato invece, valutando il ricorso anche sotto il profilo della funzione dei Ministeri vigilanti, non si è trovato d’accordo con il TAR, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo e disponendo che la questione venisse esaminata nel merito.
Ricorrere al TAR è un aspetto che a noi preme molto perché riporta indirettamente al centro della scena la possibilità di coalizzarsi contro le ingiustizie, a differenza dell’impostazione che i ricorsi prenderebbero, attivati dal singolo professionista, davanti alla moltitudine dei giudici ordinari locali.
Un aspetto importante sottolineato nella sentenza del Consiglio di Stato è che la “privatizzazione” degli enti previdenziali — prevista dal D.Lgs. 509/1994 — ha riguardato principalmente il regime della personalità giuridica, ma non ha eliminato l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’obbligatorietà della contribuzione, la natura di pubblico servizio dell’attività previdenziale pensionistica, il controllo della Corte dei conti e il potere di vigilanza dei Ministeri. La sentenza riconosce quindi che la Cassa di previdenza dei geometri CIPAG, pur essendo privatizzata, continua a svolgere una funzione collegata all’interesse pubblico. E proprio per questo i Ministeri non si possono esentare da un vero e proprio potere di vigilanza.
La vigilanza ministeriale riguarda, tra le altre cose, gli Statuti, i Regolamenti, le delibere in materia di contributi e prestazioni. Questi atti diventano efficaci attraverso l’approvazione ministeriale, che non è dunque, ed ovviamente, una semplice formalità burocratica.
Il controllo dei Ministeri non può essere ridotto ad un controllo meramente formale ed estrinseco, perché altrimenti il potere di vigilanza verrebbe sostanzialmente “svuotato”. La sentenza dice espressamente che il controllo non può essere confinato a profili meramente formalistici. Riportiamo una sferzante espressione del Consiglio “…senza determinarne di fatto la sterilizzazione”.
Secondo Geomobilitati, il controllo ministeriale sarebbe stato insufficiente perché non avrebbe verificato adeguatamente la proporzionalità degli aumenti, la loro necessità, la coerenza con i dati economici sbandierati dal Presidente, la situazione risultante dal bilancio di previsione 2025 …ecc.
Attenzione ……nessuno però si è ancora pronunciato se Geomobilitati abbia, o meno, ragione riguardo al suo ricorso “contro gli aumenti”. Il Consiglio di Stato sta solo dicendo che queste censure sono fondate ai fini della giurisdizione e dichiara che possono (devono) essere esaminate dal giudice amministrativo, che dovrà dunque pronunciarsi nel merito. …..”l’appello deve essere accolto” e dispone l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado”.
….e così, dopo un anno e mezzo dalla presentazione del nostro ricorso, la “palla” torna al TAR, e noi, con la parziale vittoria ottenuta, ci sentiamo gratificati per gli sforzi fin qui compiuti.
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Aggiornamento all’agosto 2026
Non facciamo in tempo a gratificarci per i risultati ottenuti, che arriva un ulteriore imprevisto.
Pare che la Cipag proprio non voglia essere giudicata. Pare non voglia che il TAR entri nel merito della sua delibera; in fondo che male c’è? ..magari il TAR potrebbe pure darle ragione.
La CIPAG — comandata dalla longeva conduzione del Dott. Ing. Geom. Diego Buono, funzione politica, e dell’Avv. Maria Luisa Caravita di Toritto, funzione amministrativa, sempre rinnovati ed appoggiati dai verbali positivi dei Sindaci, con i voti “bulgari” favorevoli dei 150 Delegati — che ci tiene a riempire di incarichi i soliti avvocati nominati con incarichi diretti, a spese dei contribuenti obbligati, decide di ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la pronuncia del Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.
Nel ricorso “coinvolge” anche i Ministeri vigilanti; non è chiaro, a noi, a che titolo. Chiede, in sostanza, alla Cassazione di pronunciarsi in merito alla giurisdizione: qual è il giudice che se ne deve occupare? Amministrativo o Ordinario (Lavoro)?
Si può fare un ricorso ad un ricorso? Io, che scrivo, mai mi sarei aspettato che si potesse ricorrere contro una pronuncia già così elevata ma, a quanto pare, è possibile.
…e così, a distanza di più di un anno e mezzo, l’impostazione giuridica del nostro ricorso è ancora sospesa in attesa che le massime cariche capiscano in che maniera assoggettare a giudizio questi ormai inutili Enti privatizzati.
Grazie Cassese per la certezza che ha dato al mio diritto pensionistico (ironico – chi scrive).
Il ricorso della Cipag, per quanto possiamo comprendere, si appella a questo concetto: “non si sta veramente contestando come i Ministeri abbiano esercitato la vigilanza; si sta contestando che i Ministeri abbiano approvato un aumento contributivo che i ricorrenti ritengono irragionevole”. Secondo CIPAG, la questione riguarda previdenza e contribuzione, ed è quindi da “portare” davanti al giudice ordinario. Poi, nella nota del ricorso, porge la spalla ai Ministeri vigilanti, dicendo, in sintesi: i ricorrenti non contestano, in concreto, un cattivo esercizio del potere ministeriale (a fronte di un’istruttoria adeguata e di conclusioni motivate, come descritto nelle difese erariali) …e cita come prova documenti che sono pressoché quelli forniti dalla stessa Cassa, ponendosi come soggetto al di sopra delle parti …come a voler intendere: se c’è scritto nei miei documenti è per forza vero, ed è giusto che approvarlo ad occhi chiusi.
La Cipag vorrebbe ridurre il tutto ad una disputa di denaro, mentre ciò che noi abbiamo anche fatto è una contestazione dell’esercizio del potere di vigilanza ministeriale ….e il Consiglio di Stato l’ha ben capito.
