I dibattiti sui requisiti di iscrizione alla Cassa Geometri e sulla legittimità della contribuzione minima, per i professionisti legati da un rapporto di lavoro subordinato, si arricchiscono di un nuovo importante tassello grazie alla sentenza della Corte d’Appello di Potenza (Sez. Lavoro, n. 67/2026), che conferma la decisione di primo grado del Tribunale di Potenza (n. 250/2025) la quale dichiarava ed accertava, previa disapplicazione del decreto interministeriale 27.02.2003 e dell’art. 5 dello Statuto,  la illegittimità dei contributi, dovuti alla Cassa, richiesti al geometra ricorrente.

La controversia ruotava attorno alla legittimità del Decreto interministeriale del 27.2.2003 oltre che dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, nella parte in cui – a seguito della privatizzazione – i riferimenti presumevano l’esercizio della libera professione per il solo fatto “dell’iscrizione all’albo”, ostacolando la prova contraria attraverso sbarramenti amministrativi quali la delibera n. 2/2003 e la n. 123/2009.

In primo grado: Il Tribunale di Potenza aveva optato per la disapplicazione, in via incidentale, del Decreto interministeriale e della norma statutaria, ritenendoli in contrasto con la legge di rango primario (art. 22 l. n. 773/1982) e viziati da un eccesso di potere normativo da parte dell’Ente privatizzato.

In appello: La Corte d’Appello non ha riformato il dispositivo, confermando quindi l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio e l’annullamento delle cartelle esattoriali, ma si è pronunciata a sfavore della Cassa scegliendo una diversa e più raffinata motivazione, anche alla luce del recente autorevole intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 13506/2026).

Oltre al principio di diritto, è vero il fatto che vicende giudiziarie di questa portata – che alimentano un contenzioso seriale milionario e si trascinano per anni fino alle aule della Suprema Corte – pongono un tema di riflessione cruciale sulla gestione delle risorse degli enti previdenziali. Le condanne alle spese legali, che nella fattispecie gravano sull’Ente soccombente (i compensi liquidati nei vari gradi in favore dei ricorrenti vittoriosi di questo caso sono oltre € 7.000), sono di fatto un costo che pesa sulla collettività degli iscritti, compresi i professionisti che adempiono regolarmente alla contribuzione, per non pensare alla perdita di tempo dei dipendenti dell’amministrazione Cipag.

Una gestione amministrativa improntata a un dialogo più elastico e, nella fattispecie, a un riconoscimento tempestivo delle posizioni di lavoro dipendente, anziché irrigidita nelle proprie presunzioni a volte smentite dalla giurisprudenza di legittimità, preserverebbe la stabilità e la coesione endocategoriale, evitando di disperdere risorse ed energie in contenziosi evitabili. Ognuno ha una sua visione dell’etica mai scritta, qualsiasi essa sia, si può comunque dire che sia morta ….e con essa le professioni.

le due sentenze

SENTENZA TRIBUNALE DI POTENZA N 250 2025 del 18 03 2025

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N 67 2026

 

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