A distanza di anni, con l’esperienza maturata e le informazioni ottenute più in tribunale che dalla Cipag – né tantomeno dai Delegati-, riporto di seguito una breve sintesi sul contributo “accessorio” o “contributo sull’anno di cancellazione”.
La parola “accessorio” non esiste nel regolamento Cipag (Cassa Geometri) e non esiste un contributo normato specificatamente.
Breve storia: Ti verrà detto che è un “nomignolo” per definire un comma, o meglio un richiamo alla seguente dicitura: “il Contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell’anno di cancellazione ….”, dicitura che è presente nell’articolo del regolamento che gestisce il contributo soggettivo. Questa simile dicitura è già presente nel primissimo regolamento, che puoi trovare nella zona trasparenza della Cipag. E’ quindi un inserimento richiesto e approvato dal Ministero vigilante (Lavoro) decine e decine di anni fa.
Perché venne richiesto di inserire questa frase? Esattamente non lo so, e non lo impareremo purtroppo dai Dirigenti Cassa. Stiamo approfondendo con gli avvocati che ci seguono, ma va ricordato che all’epoca non esistevano i minimi contributivi, c’era ancora più elasticità di iscrizione e non era sempre obbligatoria, non c’erano gli accordi con il Ministero delle Finanze per la comunicazione reddituale e, in riferimento alla prima annualità di iscrizione, in genere non si pagava il soggettivo. Questo perché era un contributo calcolato sul reddito dell’anno precedente che, non lavorando, era sempre uguale a zero.
Probabilmente, tanti anni fa, veniva a mancare di fatto una contribuzione annuale di soggettivo (la prima), forse poi compensata da questo comma introdotto nel regolamento. Con la promulgazione dei contributi minimi obbligatori il concetto è totalmente cambiato. Da Cipag, dopo l’iscrizione, arriva una lettera di benvenuto con la proposta di iniziare a pagare subito tutti i contributi (quindi anche il soggettivo) in comode rate. In sintesi ti viene detto: «Visto che comunque i minimi me li dovrai pagare, io te li rateizzo e tu inizi a pagarli subito».
Da quando esiste la contribuzione minima, tutti iniziano quindi ad anticipare la contribuzione soggettiva che, per legge, sarebbe dovuta solo a seguito della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo, quando cioè si conosce la base imponibile dell’aliquota. Solo l’anno dopo si può calcolare perché è una contribuzione in percentuale (oggi il 20%) calcolata sul reddito professionale dell’anno precedente.
Quel paragrafo non ha quindi più ragione di esistere e ci risulta che, prima dell’attuale dirigenza, non venisse più applicato. Se così fosse, la svista sarebbe quantomeno sospetta.
Sia come sia, l’inesistente contributo “accessorio” è il contributo soggettivo, o meglio è un comma che ne spiega l’applicazione. Secondo l’impianto normativo, il contributo soggettivo è uno solo, ed è unico nell’annualità, a prescindere dal metodo di calcolo.
Quindi per combattere questa ingiusta applicazione – più simile a un contributo punitivo di cancellazione, unico nel panorama delle Casse professionali –, occorre dimostrare al Giudice che, nel tuo estratto conto contributivo, c’è un soggettivo di troppo. Per esempio, se hai 20 anni di iscrizione alla Cassa, devi avere 20 contributi minimi soggettivi. Scoprirai invece che ti verrà addebitato forzosamente un 21° contributo soggettivo dal nome di “accessorio” (20+1). Ricordo che l’ “accessorio” è il soggettivo.
Per fare questi semplici conti ti consiglio di non considerare altri contributi, quali maternità, integrativo e volontario. Ti potrà confondere l’eccedenza – termine troppo simile ad “accessorio” per non sembrare una scelta voluta, anche perché un tempo si chiamava contributo “complementare”: perché cambiarlo? – che è la contribuzione soggettiva eccedente rispetto alla contribuzione minima soggettiva. Si calcola e si paga l’anno successivo, in sede di dichiarazione dei redditi. Questa è dovuta, non confonderti.
Eliminate quindi tutte queste altre contribuzioni ed evidenziate solo le contribuzioni soggettive minime, dimostrerai al Giudice – speriamo – che la Cipag ti chiede una contribuzione soggettiva in più, rispetto agli anni di iscrizione.
Ti verrà da dire: «Preferisco pagare piuttosto che andare in causa». Ti posso capire. Io, invece, per il bene della categoria alla quale appartieni anche tu, ho fatto causa. Spero almeno di avere il tuo rispetto.
Se non capisci qualcosa, contattami. Andrea Savini andrea@saviniandrea.it
