Corte dei Conti delibera_94_2025_enti CIPAG

qui sopra sopra l’intero documento. essendo un po’ lungo ho chiesto di all’Intelligenza Artificiale di farmi un sunto delle criticità. lo riporto di seguito.

Criticità rilevate dalla Corte dei Conti sulla CIPAG – Delibera n. 94/2025

Questo documento riassume i passaggi della Delibera n. 94/2025 della Corte dei Conti relativi alle criticità e osservazioni negative rivolte alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) in merito alla gestione 2023.

1. Costi eccessivi degli organi statutari

«L’incidenza dei costi per gli organi (pari al 17,63 per cento dei costi totali di amministrazione) si presenta elevata…»

«La significativa incidenza dei costi per gli organi sui costi della produzione e l’andamento in crescita delle relative spese è stata rilevata anche dal Ministero del Lavoro…»

«L’iniziativa adottata da codesta Cassa in materia di compensi ai componenti degli organi statutari appare in contraddizione con le determinazioni più restrittive…»

«La Sezione, nel rilevare che l’Ente non ha tenuto conto delle indicazioni del Ministero vigilante, ribadisce l’esigenza che la Cassa debba porre particolare attenzione ai costi per gli organi…»

La Corte dei Conti e il Ministero del Lavoro contestano l’aumento dei compensi e delle indennità ai vertici CIPAG, ritenuti sproporzionati e in contrasto con la necessità di contenere la spesa e garantire l’efficienza.

2. Trasparenza e incarichi esterni

«Cipag ha riferito che sta ponendo in essere gli approfondimenti necessari per dare attuazione agli adempimenti prescritti…»

«Si raccomanda il costante aggiornamento dell’apposita sezione del sito istituzionale e l’adozione di modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire reati…»

La Corte rileva ritardi negli adempimenti di trasparenza e l’assenza di un modello 231 di controllo e prevenzione della corruzione, raccomandando l’adozione di misure concrete per garantire legalità e chiarezza negli affidamenti.

3. Partecipazioni e gestione patrimoniale

«L’Ente non ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato di gruppo… senza fornire motivazioni sufficienti.»

«Si raccomanda che le partecipazioni societarie non si discostino dalle finalità previdenziali dell’Ente…»

Critiche per la mancata redazione del bilancio consolidato e per l’uso poco trasparente delle risorse destinate alle partecipazioni, che dovrebbero rimanere strettamente connesse alla funzione previdenziale.

4. Retribuzioni e gestione del personale

«Si richiama all’attenzione dell’Ente l’esigenza generale di razionalizzazione della spesa, destinata ad orientare anche la determinazione dei trattamenti retributivi.»

La Corte evidenzia la necessità di contenere le spese per il personale e per il Direttore Generale, richiamando il principio di sobrietà nella gestione delle risorse pubbliche.

5. Conclusione generale

«La Corte ribadisce l’esigenza che la Cassa debba porre particolare attenzione ai costi e alle modalità di gestione, garantendo l’equilibrio tra contributi e prestazioni…»

Nel complesso, la Corte invita la CIPAG a migliorare l’efficienza gestionale e la trasparenza, preservando la sostenibilità economica nel lungo periodo.


metto anche in risalto le seguenti righe della delibera della corte dei conti che trattano di contributo di solidarietà. un gruppo di colleghi, dipendenti inps, che stanno cercando di avere giustizia in merito all’eliminazione di questo contributo ha notato, in queste frasi della Corte, la ricerca della mancato introito. Chissà se sanno quanti sono gli iscritto solo albo?

testo:

A norma dell’art. 5 dello statuto, sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e i geometri laureati iscritti all’albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, tenuti al pagamento della contribuzione obbligatoria. L’articolo richiamato prevede che l’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’albo, salvo prova contraria, che l’interessato può fornire secondo le modalità determinate dal Cda con delibera sottoposta ai Ministeri vigilanti per l’approvazione ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 509 del 1994. La legge 20 ottobre 1982, n. 773 prevede all’art. 22, c. 1, che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. A termini del comma 6, l’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio della professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati. L’art. 10, ultimo comma della stessa legge prevede che gli iscritti all’albo professionale non iscritti alla Cassa e non tenuti all’iscrizione, sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà nella misura ivi fissata. Con ordinanza del 9 maggio 2024, n. 12695, la Corte di cassazione (Sezione lavoro) si è pronunciata su un ricorso proposto da Cipag. La Corte, che ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere regolamentare della Cassa in ordine alla previsione dell’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, ha affermato che “l’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art. 10, ultimo comma della legge n. 773 del 1982, che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa”. La Corte ha rimarcato che “La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell’art. 5 dello Statuto della Cassa esclude l’iscrizione alla Cassa, la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l’attività di geometra sia stata svolta”. La Suprema corte ha cassato con rinvio alla Corte di appello la sentenza che aveva escluso la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla Cassa di categoria violazione dell’art. 10, c. 6, della legge n. 773 del 1982, chiarendo che “dalla mancata iscrizione alla Cassa, tuttavia, non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell’iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla Cassa ma solo all’albo, in base all’ultimo comma”. Il comma 2 prevede infatti la misura del contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa, mentre il comma 6 prevede quella del contributo di solidarietà a carico degli iscritti all’albo professionale che non sono iscritti alla Cassa e non siano tenuti all’iscrizione. Con sentenza depositata il 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna nel richiamare le argomentazioni svolte dalla Cassazione sopra sinteticamente riportate ha dichiarato dovuto il contributo di solidarietà. Quanto ai dati contabili riferiti ai contributi soggettivi minimi di solidarietà si rinvia al paragrafo dedicato alle risultanze di bilancio. …..

 

 

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