Il ricorrente è rappresentato nella procedura dinnanzi alla Corte europea dei diritti umani dall’ Avv. Prof. Lorenzo Acconciamessa, Ph.D.

Ricercatore tenure track in Diritto internazionale | Assistant Professor of International Law

Il caso riguarda centinaia di geometri, ed ora varca i confini nazionali poiché il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo.

Il geometra, al momento dei fatti, risultava iscritto all’Albo dei geometri ma, esercitando altra attività professionale ed essendo iscritto e versando regolarmente contributi all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non era iscritto alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (‘Cassa’). Tuttavia, la cassa geometri ha richiesto al professionista con cartella esattoriale il pagamento di oltre 22.000 euro, per l’omesso versamento alla Cassa dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, oltre accessori di legge, per gli anni dal 2008 al 2012 per aver firmato solo 7 pratiche personali per la propria abitazione o per i propri familiari, senza aver comunque esercitato con continuità la professione di geometra, e senza aver percepito nessun reddito per tale attività espletata a titolo gratuito.

La misura vessatoria della CIPAG si fondava sull’intervenuta disposizione a far data dal 2003 di cui all’art. 5 dello Statuto della Cassa geometri, che ha eliminato gli elementi della continuità ed esclusività dell’attività come geometra ai fini dell’insorgere dell’obbligo di iscrizione e contribuzione per qualsiasi professionista che utilizza il timbro professionale.

 

Al centro del ricorso c’è il paradosso giuridico di una normativa di rango sub-legislativo, adottata da una cassa previdenziale privata in deroga a una disposizione di rango legislativo, e lo sviluppo imprevedibile di una giurisprudenza che ne sancisce con forza retroattiva la legittimità.

Ripercorriamo ora brevemente i fatti.

Avverso la pretestuosa cartella esattoriale, il geometra proponeva, dinnanzi al Tribunale di Sondrio, opposizione, ed il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione e dichiarava insussistente l’obbligo contributivo. Il Giudice osservava, in particolare, che lo Statuto della Cassa non avrebbe potuto, in deroga alla legislazione vigente ovvero l’art. 22 della Legge 773/1982, imporre un obbligo di iscrizione e contribuzione in assenza dei requisiti dell’abitualità ed esclusività dell’attività professionale. Riteneva quindi che lo Statuto andasse disapplicato e che “[e]ssendo pacifico, e peraltro ben documentato in atti, che [il geometra] era ed è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (Gestione INPS per dipendenti pubblici) […] ne deriva per già solo l’accoglimento dell’opposizione dell’attore, in ragione della mera facoltatività della sua eventuale iscrizione alla Cassa geometri”.

La Cassa geometri, ricorreva in appello, sostenendo che l’autonomia attribuita agli enti previdenziali dalla riforma che ne ha previsto la privatizzazione implicherebbe che, diversamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, spetterebbe agli stessi determinare le modalità d’iscrizione obbligatoria. La Corte d’appello di Milano respingeva l’appello della Cassa e confermava la pronuncia di primo grado in favore del ricorrente geometra. La Corte d’appello riteneva e precisava che il dato normativo in vigore “non offre spazio a dubbi sulla necessità dell’esercizio con continuità dell’attività libero – professionale per l’iscrizione alla Cassa” e che “[p]oiché i presupposti per l’iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della Cassa la quale, nella sua autonomia, si deve attenere ai principi imposti dalla legge”.

La Cassa geometri, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi relativi alla violazione ed erronea applicazione, in primo luogo, delle disposizioni di legge che hanno conferito autonomia statutaria agli enti previdenziali e, in secondo luogo, della norma statutaria che aveva reso obbligatoria l’iscrizione e la contribuzione per qualsiasi geometra iscritto all’Albo.

Con ordinanza, depositata 3 aprile 2025, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso della Cassa geometri, e riteneva, in particolare, di dar seguito a un diverso orientamento intervenuto nel 2021 che, per espressa ammissione della stessa Corte di cassazione, costituiva un revirement rispetto a quanto precedentemente sancito dalla stessa Cassazione (che si era pronunciata nel 2019 in senso favorevole ai geometri). Secondo tale nuovo orientamento, le disposizioni legislative che hanno disposto la privatizzazione degli enti previdenziali hanno implicato anche l’attribuzione agli stessi dell’autonomia di regolamentare i presupposti per l’iscrizione e la contribuzione obbligatoria, e questo persino in caso di attività di natura occasionale e senza produzione di reddito. Nel caso di specie, la Corte di cassazione riteneva che le attività svolte dal ricorrente “si devono ricondurre all’esercizio della professione, in quanto postulano l’impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistinguere l’opera del geometra”, indipendentemente dalla natura del tutto occasionale e dalla mancata produzione di reddito.

 

Con il ricorso alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, il geometra lamenta la violazione di due diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani e dai suoi protocolli, in particolare:

  • il diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1;
  • la libertà (negativa) di associazione, protetta dall’art. 11 della Convenzione.

Il ricorso dimostra innanzitutto che i fatti del caso implicano un’ingerenza da parte dello Stato italiano nel godimento tanto del diritto di proprietà (in ragione dell’imposizione dell’obbligo di pagare un’ingente somma di denaro a titolo di contributi e di sanzioni per ritardo e mancato adempimento), quanto nella libertà negativa di associazione (poiché implica l’iscrizione del contribuente, contro la propria volontà, alla Cassa geometri, nonostante la regolare iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria e il regolare adempimento dei relativi obblighi).

Si chiede pertanto alla Corte europea di accertare che, sulla base dei principi desumibili dalla propria giurisprudenza, entrambe le ingerenze sono ingiustificate e quindi implicano una violazione delle disposizioni convenzionali invocate.

Da un lato, esse sono incompatibili con le esigenze derivanti dal principio di legalità, e in particolare con il connesso requisito della prevedibilità della base legale su cui si fonda la misura: al momento dell’ingerenza, infatti, la normativa interna, per come interpretata dalla giurisprudenza rilevante, era chiara nel ritenere che non vi era un obbligo di iscrizione e contribuzione nelle circostanze in cui si trovava il ricorrente. L’obbligo è stato invece imposto solo sulla base di quello che la stessa Corte di cassazione riconosce come un revirement giurisprudenziale intervenuto nel 2021, ma che è stato retroattivamente applicato a fatti precedenti.

Dall’altro lato, è chiaramente mancante il requisito della proporzionalità dell’ingerenza, posta la situazione di incertezza giuridica derivante da quanto affermato sopra e la conseguente assenza di rimproverabilità della condotta del ricorrente, e dato che un ingente obbligo contributivo è stato imposto a fronte della produzione di alcun reddito e rispetto a un ente previdenziale di cui il ricorrente non potrà neppure beneficiare.

In ragione della pendenza di centinaia di casi sulla medesima questione, il ricorrente ha chiesto alla Corte accertare che il ricorso solleva un problema strutturale ai sensi dell’art. 46 CEDU che, di conseguenza, dovrebbe essere trattato in via prioritaria sulla base dell’art. 41 del Regolamento della Corte.

 

Dicembre 2025

(I fatti del  presente articolo sono stati estratti dal ricorso come presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dal parte del ricorrente geometra)

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