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sentenza Cassazione n 5375 del 22/02/2019

 

seguente SENTENZA sul ricorso 15220-2013 proposto da: MARCUCCI MARCUCCIO C.F. MRCMCC37E13A040S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 22, presso lo studio dell’avvocato BRENCIAGLIA ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE COSTA; – ricorrente – contro CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERIPROFESSIONISTI C.F. 80032590582, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CINELLI; – controricorrente – avverso la sentenza n. 8448/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata 11 11/12/2012, R.G.N. 3840/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato CESARE COSTA; udito l’Avvocato BRUNO SCONOCCHIA. R.G. 15220/2013 Fatti di causa 1. Marcuccio Marcucci – geometra già dipendente dell’Amministrazione comunale di Viterbo sino dal 31 dicembre 1978 e dal 10 gennaio 1979 posto in quiescenza e titolare di pensione INPDAP – impugnava innanzi al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, chiedendone l’annullamento, la cartella di pagamento notificata il 7 novembre 2007 con la quale la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d’ora in avanti, Cassa) gli aveva chiesto il pagamento della somma di euro 3.016,95 a titolo di contributo soggettivo integrativo per l’anno 2006, oltre sanzioni ed interessi. 2. L’adito giudice rigettava l’opposizione e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza dell’Il dicembre 2012 sulla scorta dei seguenti rilievi: il nuovo regolamento della Cassa aveva esteso l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi a tutti gli iscritti agli albi professionali esercenti la libera professione anche senza carattere di continuità introducendo una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all’Albo fino a prova contraria che l’interessato doveva fornire con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con delibera n. 2/2003 consistenti in una autodichiarazione di autocertificazione entro termini perentori, ciò a prescindere dalla iscrizione del soggetto ad altra gestione previdenziale; il Marcuccio, iscritto all’Albo professionale e ad altra gestione previdenziale (l’INPDAP), non avendo reso la dichiarazione di autocertificazione nei termini perentori fissati, era tenuto, in virtù della predetta presunzione relativa, al pagamento, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di Contribuzione, del contributo obbligatorio (minimo obbligatorio, soggettivo ed integrativo) per l’intero anno e non frazionabile; la disposizione di cui all’art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, avente carattere transitorio, non poteva trovare applicazione alla fattispecie all’esame. 3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Marcuccio affidato a due motivi cui resiste con controricorso la Cassa; il ricorrente ha depositato memoria ex art, 378 cod. proc. civ.. R.G. 15220’2013 Ragioni della decisione 4. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 22 L. 20 ottobre 1982 n. 773, 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995 n. 335, 1, comma 4, lett. a), 3, comma 4, e 1 comma 3, del d.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale del tutto omesso di valutare l’unico motivo di censura mosso alla decisione del Tribunale con riferimento all’applicazione dell’art. 22 della L. n. 773/82 essendosi limitata a risolvere la questione sulla scorta del nuovo Regolamento della Cassa senza porsi il problema della sua compatibilità con il disposto del citato art. 22, tuttora vigente, secondo cui “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obblioatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell’attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale”. Inoltre, non era stato neppure considerato che il Regolamento della Cassa non avrebbe mai potuto derogare al citato art. 22, norma primaria di rango superiore nella gerarchia delle fonti, e che, a seguito della trasformazione della Cassa da ente pubblico a fondazione di diritto provato munita di autonomia gestionale, contabile ed organizzativa, comunque, non le era stata attribuita la facoltà di operare una delegificazione delle norme di settore essendo prevista una riserva di legge con riguardo alla composizione degli organi collegiali, ai casi di obbligo di iscrizione e contribuzione, come previsto dagli artt. 1, comma 4, lett. a) , 3, comma 4, e 1, comma 3, del d. Lgs. n. 509/94. 5. Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) non avendo la Corte d’appello esaminato la questione posta dal ricorrente e cioè quella di poter rimanere iscritto all’Albo senza dover obbligatoriamente R.G. 152202013 iscriversi alla Cassa in virtù del disposto dell’art. 22 L. n. 773/82 cit. iscrizione questa da cui, peraltro, non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio in quanto pensionato INPDAP e stante la sua età anagrafica di 76 anni. 6. Il primo motivo è fondato. 7. Con l’art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare – nelle forme dell’associazione o della fondazione – gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma “ferme restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti”. In attuazione di tale delega, l’art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell’ente nel sistema, come centro d’imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. 8. La suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi e che l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale (Corte Cost. n. 248/1999). 9. Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi soggetti, dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l’eventuale mposizione di limiti al R.G. 15220 2013 suo esercizio ( vedi/ Corte Cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. L’autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”) – Cass. 32595 del 17 dicembre 2018; Cass. n. 25212 del 30 novembre 2009; Cass. n. 7010 del 05/04/2005. 10. Nell’ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell’art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dal 1°.1.2003 (applicabile ratione temporis) secondo cui <