Ci segnalano che se ti cancelli dalla Cassa, magari anche perché non stai passando un bel momento, oppure hai raggiunto a fatica l’agognata pensione, ti viene richiesto un ultimo contributo soggettivo dal nome inventato di “accessorio”, relativo all’anno di cancellazione. Di fatto una doppia contribuzione soggettiva per la stessa annualità contributiva.

Abbiamo preso un caso palese di un nostro Consigliere Geom. Andrea Savini e, insieme agli avvocati di USB, stiamo ricorrendo a nostre spese per comprendere la legittimità di una doppia contribuzione soggettiva nella stessa annualità.

Ci interesserebbe sapere se è capitato anche a voi e se vi volete unire alla nostra azione.

Di seguito alleghiamo una segnalazione arrivata dal Collega Dott. Geometra Gianfranco Merici di Brescia così come l’abbiamo ricevuta.

 

OGGETTO CONTRIBUTO ACCESSORIO CASSA GEOMETRI – di Gianfranco Merici

Sono un geometra che, dopo 43 anni di professione, il 30 dicembre 2022 ha deciso di cessare l’attività e cancellarsi dalla cassa, della quale ero già pensionato attivo.

Attivata la procedura di cancellazione presso il Collegio di Brescia, in data 11 gennaio 2023 ho ricevuto la comunicazione della Cassa di avvenuta cessazione. Nella comunicazione la Cassa mi ricorda che devo versare i contributi per l’anno di cancellazione, in particolare che devo versare il cosiddetto “CONTRIBUTO ACCESSORIO” (art.1, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione).

Non sapendo che esistesse un CONTRIBUTO ACCESSORIO, scrivo un PEC alla Cassa in data 9 febbraio 2023, alla quale la Cassa risponde ribadendo che tale contributo è dovuto ai sensi dell’art.1, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione.

Rileggo nuovamente il Regolamento non trovando alcun riscontro alla richiesta della Cassa!

Chiedo lumi ad alcuni colleghi ma non ne sanno nulla!

Allora ieri ho inviato una nuova più incisiva PEC alla Cassa, mettendola in conoscenza a tutti gli organi istituzionali del Collegio di Brescia, al Consiglio Nazionale e al …….

Ritenendo che la tanta sbandierata “trasparenza della Cassa” non fosse così trasparente, ma molto nebulosa, mi è parso doveroso dare il massimo risalto alla questione relativa al “cd. Contributo Accessorio” richiesto dalla Cassa per l’anno di cancellazione, in modo che venga fatta la massima chiarezza per tutti i colleghi che si trovano nella medesima nebulosa situazione.

Di seguito il contenuto della PEC trasmessa ieri alla Cassa.

 

Riscontro vostra PEC del 9 febbraio 2023 protocollo entrata 2023/000158015.

Preso atto della risposta alla mia PEC del 9 febbraio 2023, stupito dal contenuto che non dice nulla circa la mia richiesta di indicare i fondamenti giuridici e/o regolamentari sui quali si basa la richiesta di versamento di un contributo (cd. contributo accessorio) non espressamente previsto dal regolamento, riscontro e preciso quanto segue.

Il Regolamento Cassa sulla contribuzione (scaricabile dal sito Cassa) prevede e disciplina i seguenti regimi contributivi.

1) art. 1, comma 1.1, contributo soggettivo pari a 18% del reddito professionale sino a €154.350,00 e 3,5% sulla parte di reddito eccedente tale importo.

2) Art. 2, comma 2.1 e 2.5, contributo integrativo consistente nella maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA. Tale percentuale è determinata nel 4% per prestazioni in favore di Pubbliche Amministrazioni e

5% per tutte le altre prestazioni.

3) Art. 1, comma 1.8, contributo volontario che gli iscritti possono versare in quota percentuale al reddito. Tale contribuzione volontaria è destinata al montante contributivo.

 

Nella risposta alla mia PEC viene ribadito, quanto già scritto nella comunicazione di cessazione attività, cioè che: l’art. 1 del regolamento sulla Contribuzione della Cassa recita testualmente “il Contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell’anno di cancellazione dalla Cassa”.

Mi trovo pienamente concorde a che si debba versare il contributo soggettivo anche per i redditi prodotti nell’anno di cancellazione. Ricordando che lo scrivente si è cancellato dalla Cassa con decorrenza 30 dicembre 2022, si ritiene utile formulare un esempio pratico di come si calcola la contribuzione dovuta per l’anno 2022 secondo il Regolamento Contribuzione Cassa, laddove all’art.22, comma 22.1 recita “le eccedenze sui contributi minimi soggettivi devono essere interamente versate entro il 15 settembre di ogni anno, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione”.

ESEMPIO APPLICATO ALLA SEGUENTE IPOTESI REDDITUALE

Ipotesi volume d’affari ai fini IVA anno 2022 € 50.000,00

Ipotesi reddito professionale anno 2022 € 35.000,00

Contributo soggettivo dovuto anno 2022 – € 35.000,00 x 18% = € 6.300,00

Contributo soggettivo minimo versato in data 17/02/2022 € 3.340,00

Differenza a saldo contributo soggettivo € 6.300,00-3.340,00 = € 2.960,00 (eccedenza)

Contributo integrativo dovuto anno 2022 – € 50.000,00 x 5% = € 2.500,00

Contributo integrativo minimo versato in data 17/02/2022 € 1.670,00

Differenza a saldo contributo integrativo € 2.500,00-1.670,00 = € 830,00 (eccedenza)

Chiedo se le modalità di calcolo della contribuzione dovuta nell’ipotesi formulata sia corretta, con esplicito riferimento alla fattispecie di cancellato Cassa dal 30/12/2022.

Avendo avuto la percezione di essere “preso in giro” dalla risposta inviatami dalla Cassa, ho ritenuto in questa fase approfondire la questione nel dettaglio regolamentare.

Ho formulato domande precise alle quali esigo risposte altrettanto puntuali e precise e non nebulose, evasive e/o soggettivamente interpretative, riservandomi di agire nelle sedi opportune qualora mi fosse in qualsiasi modo imposto di versare contributi non previsti dal vigente Regolamento.

Distinti saluti

dott. geom. Gianfranco Merici

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