L’iscrizione alla Cipag per i geometri occasionali, ossia coloro che svolgono attività professionale senza carattere di continuità – già assistiti da altra previdenza o altra pensione. L. n. 773/1982 – art. 22 c. 2, è legittima?

 

La recente Sentenza della Suprema Corte n. 16051 del 16.6.2025, riguardante la Cassa dei Dottori Commercialisti, ha sentenziato che nel caso di versamenti contributivi straordinari e limitati nel tempo, l’ente impositore, non può, in nome dell’assicurazione alla salvaguardia del bilancio a lungo termine, derogare alla Legge. Tale sentenza tratta dell’imposizione del contributo di solidarietà, imposto da una semplice norma regolamentare e non dalla Legge dello Stato, al fine di assicurare la salvaguardia del bilancio a lungo termine, che viene cassato perché avente carattere straordinario, quindi limitato nel tempo.

Tale principio, che immaginiamo sia applicabile anche alla Cipag, starebbe a significare che l’art. 5 dello Statuto non potrebbe applicarsi ai geometri occasionali, e che, la loro iscrizione, sarebbe probabilmente illegittima.

Infatti, questa Sentenza stabilisce che occorrono due requisiti per poter derogare alla Legge attraverso un Regolamento:

1.     gli introiti contributivi devono essere continuativi e certi, e non straordinari e limitati nel tempo;

2.     occorre che tali introiti, figurino nelle componenti attive del bilancio tecnico attuariale, proiettato in un arco temporale di 50 anni, come voce atta ad assicurare effettivamente la salvaguardia del bilancio a lungo termine dell’ente.

Dovrebbero rientrare tra i soggetti interessati da questa sentenza anche i geometri occasionali, perché sono ovviamente professionisti che svolgono saltuariamente la professione, senza sapere se, quando, quanto e come potranno eventualmente versare dei contributi.

Sembrerebbe quindi inapplicabile – per loro – l’art. 5 dello Statuto Cipag, che invece impone l’iscrizione anche a tale categoria di geometri.

Recita l’Ordinanza a pagg. 3 e 4:

“Dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro-rata (legge 296 del 2006) non si può evincere alcun fondamento per il potere della Cassa di imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi. Né induce a diverse conclusioni il potere delle Casse (quindi tutte indistintamente) — secondo la formulazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 vigente dall’anno 2006 — di adottare tutti gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine, in quanto tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere  provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa parte ricorrente (sentenza n. 31875 del 2018, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione).

I motivi di ricorso non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo.

….e prosegue, l’Ordinanza, a pag. 4: “Il legislatore ha imposto agli enti previdenziali privatizzati di adottare «misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni»”.

 

Sarebbe anche opportuno che la Cipag inserisse, nel capitolo delle entrate del bilancio tecnico, una specifica voce riferita alla contribuzione dei geometri occasionali, per dimostrare l’effettivo apporto alla salvaguardia del bilancio a lungo termine.

 

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