In merito all’iscrizione obbligatoria a Cipag, doppia contribuzione, ex art.5 Cassa Geometri.

Molti i geometri colpiti, spesso senza essere avvisati per tempo, quindi con accumuli di annualità e conseguenti richieste di pagamenti arretrati eseguiti prima della prescrizione.
Negli anni abbiamo ascoltato numerosi colleghi: tanti si sono lamentati, hanno chiesto aiuto… e poi sono spariti.
Per fortuna, alcuni hanno fatto gruppo, uniti dallo stesso obiettivo: il bene comune. Hanno continuato a contattarci, hanno studiato sentenze e pareri legali.

Grazie a loro, oggi siamo in contatto con l’Avvocatessa che li ha seguiti e che ha già trattato diversi casi simili.
È proprio lei ad averci inviato un parere – un breve articolo – riguardo a un caso specifico da lei seguito, che ha avuto riscontri estremamente positivi.


 

Con articolata ordinanza n. 22069 del 2025, infatti, la quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di sottoporre al vaglio delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione una questione centrale relativa all’annoso contenzioso relativo alle iscrizioni d’ufficio disposte dalla Cassa Geometri ed alle conseguenti pretese contributive nei confronti di geometri non esercenti la professione e/o lavoratori subordinati e/o già pensionati presso diverso ente previdenziale.

Come non manca di ricordare la stessa ordinanza, si tratta di un contenzioso che, a livello giudiziale, ha conosciuto diverse stagioni.

In un primo momento, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto, concordemente alla prevalente giurisprudenza di merito, l’illegittimità della previsione statutaria di cui all’art. 5 secondo la quale, contrariamente alla previsione di cui all’art. 22 della l. n. 773 del 1982, l’iscrizione alla Cassa Geometri era obbligatoria anche se il geometra non esercitasse continuativamente ed in via esclusiva la professione.

Conseguentemente erano state ritenute illegittime le pretese contributive della Cassa a carico di geometri già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti o già pensionati o, comunque, non esercenti continuativamente la professione.

Con un radicale mutamento di rotta, però, a partire dal 2021, la Suprema Corte ha ritenuto che tale previsione statutaria dovesse essere considerata legittima in quanto espressione del potere di delegificazione che la normativa primaria avrebbe attribuito agli enti previdenziali privatizzati.

Si sono poi susseguite pronunce che, nel solco di tale nuova rotta, hanno addirittura radicalizzato la portata della norma statutaria finendo, in sostanza, per avallare qualsiasi iscrizione d’ufficio trascurando, alle volte, di considerare ed apprezzare l’esistenza degli stessi presupposti iscrittivi stabiliti dall’art. 5 e tralasciando, in particolare, di verificare se l’esercizio professionale, sia pure solo occasionalmente, vi fosse stato.

Nell’ambito di tale sequela di pronunce favorevoli alla Cassa, in molteplici occasioni, le sentenze operavano una indebita commistione tra contributo di solidarietà, come noto imposto per legge ai geometri non iscritti alla Cassa (e solo ad essi) e contributo minimo (di ben più alto valore economico) imposto per legge solo ai geometri iscritti all’ente.

Inoltre, in talune pronunce, è sembrato emergere anche un vincolo probatorio imposto ai geometri che intendessero contestare l’esistenza del presupposto dell’esercizio professionale nel senso che, essendo vigente un’ulteriore previsione regolamentare che onerava tali professionisti dell’invio di un’autodichiarazione attestante il mancato esercizio, in difetto di tale autodichiarazione, non sarebbe ammessa la prova in giudizio dell’insussistenza del presupposto dell’esercizio professionale.

Ora, la quarta sezione della Suprema Corte, ha disposto il rinvio alle SS.UU. proprio ed esclusivamente su tale profilo.

Se sia ammissibile, cioè, che la Cassa, nell’esercizio del potere di delegificazione ad essa demandato, incida anche sulle facoltà processuali dei propri iscritti, se possa, cioè, limitare in sostanza i mezzi probatori con i quali gli iscritti possano tentare di dimostrare l’infondatezza delle pretese dell’ente previdenziale.

L’ordinanza è estremamente importante in quanto, al di là del tema che ha affidato alla soluzione delle SS.UU., ha di fatto chiarito in modo esemplare, anche sulla base di due recenti pronunce della Suprema Corte, che non basta l’iscrizione all’albo per l’iscrizione alla Cassa.

Ci vuole pur sempre l’esercizio effettivo della professione e proprio in ordine alla verifica di tale presupposto ha affidato alle SS.UU. il compito di chiarire l’ambito dei poteri processuali e probatori dei professionisti.

Se, come auspicabile e ragionevolmente ipotizzabile, le SS.UU. dovessero rispondere alla questione sottoposta al vaglio riconoscendo ai professionisti il potere processuale di provare l’insussistenza dell’esercizio professionale con ogni mezzo probatorio consentito dall’ordinamento, ciò con ogni probabilità finirebbe per incidere in modo rilevante sull’esito del contenzioso.

Il contenzioso, infatti, finirebbe per spostarsi dalla sede di legittimità alla sede di merito in quanto l’apprezzamento del presupposto di fatto dell’esercizio o del mancato esercizio effettivo della professione è apprezzamento rimesso ai giudici di merito e non sindacabile in linea di massima dinanzi alla Corte Suprema.

Tutte quelle casistiche caratterizzate da sporadici atti professionali nell’interesse proprio o della propria famiglia e/o senza produzione di redditi potrebbero essere oggetto di apprezzamento da parte dei giudici di merito, senza particolari vincoli derivanti da astratti principi giurisprudenziali.

In definitiva, a seguito di questa ordinanza di rimessione, è possibile, finalmente, immaginare un nuovo corso del contenzioso.

 

Avv. Rita Fera

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