da un collega geometra impegnato sull’argomento mi arriva questo mini articolo divulgativo di buone notizie…

 

Nuove Ordinanze Interlocutorie Cassazione su obblighi contributivi dei geometri occasionali

 

Portiamo a conoscenza, per coloro che hanno un contenzioso in corso con la Cassa relativamente all’Iscrizione praticata d’Ufficio in base all’art. 5 dello Statuto, che recentissimamente, in data 31.07.2025, è stata pubblicata Ordinanza Interlocutoria della Corte Suprema Nr. 22071, in cui vengono avanzate varie riserve sulla correttezza dei giudizi espressi con la precedente sentenza n. 4568/21 e successive, e per questo viene rimessa al Primo Presidente della stessa Cassazione per l’eventuale assegnazione del ricorso alle SEZIONI UNITE in particolare l’Ordinanza Nr. 22071/2025 recita al punto 18:

<Né il principio solidaristico, enfatizzato dalla sentenza d’appello, può giustificare un’indiscriminata estensione degli obblighi, al di là del perimetro che ancora traccia la normativa primaria, pur nella sua apertura all’integrazione delle autonome previsioni della Cassa.

Non giova invocare, infine, l’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, che sancisce un preciso vincolo teleologico e impone l’attenta verifica tanto della rispondenza del provvedimento all’obiettivo di salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine quanto della proporzionalità dei mezzi prescelti, senza offrire un crisma di legittimità a qualsiasi provvedimento genericamente connesso a esigenze di risparmio.

 

Link per lo scarico dell’Ordinanza n. 22071 del 31.07.2025.