La Cipag perde contro un geometra, poi iscritto ad Eppi come perito, per richiesta di doppia contribuzione.

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TRAPANI_N._4_2026

un riassunto, per quello che capisco io che non sono un avvocato….

 

il professionista doveva pagare i contributi alla Cassa Geometri (Cipag) per gli anni 2021, 2022 e 2023?

la Cassa Geometri dice di sì, perché era iscritto all’Albo dei Geometri e perché aveva svolto atti tipici (es. pratiche catastali). Il ricorrente dice di no, perché non esercitava stabilmente la professione di geometra e perché era già iscritto a un’altra cassa previdenziale obbligatoria (EPPI), come perito industriale, negli stessi anni.

dopo anni di sentenze, perché la Cipag – con questa guida – ha deciso di agire in questa maniera, sono state stabilite dai giudici alcune “verità”, perché pare che la politica e i ministeri vigilanti siano poco utili. una verità, o meglio principio, è questo:

chi è iscritto all’Albo dei Geometri e lavora, deve iscriversi anche alla Cassa Geometri,
anche se lavora poco, saltuariamente o non guadagna nulla (….detto in sintesi – occorre però approfondire con un avvocato). questo principio sostenuto dalla Cassa è stato confermato dalla Cassazione (sent. n. 4568/2021) e serve a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente previdenziale. quindi, di norma, la Cipag aveva ragione, non per forza moralmente, ma secondo legge.

in questo caso però c’è un elemento fondamentale che cambia tutto, perché il ricorrente aveva una doppia iscrizione (albo) professionale, era geometra iscritto all’Albo, ma anche perito industriale e, più importante, iscritto alla Cassa EPPI (periti) (previdenza obbligatoria).

la norma applicata dal giudice, semplificando (e ripeto, secondo quanto posso capire io che non sono un avvocato) è …..l’art. 22, comma 2, della legge 773/1982, che dice che se un geometra è già iscritto a un’altra previdenza obbligatoria per una diversa attività, l’iscrizione alla Cassa Geometri è solo facoltativa e non obbligatoria. Questa norma non è stata cancellata dalle sentenze della Cassazione citata prima.

Il giudice chiarisce che non conta se le attività svolte dal ricorrente rientrano anche tra quelle del geometra. in questo caso conta solo che fosse già coperto da un’altra previdenza obbligatoria di una diversa professione (perito industriale). quindi, in questo caso, la Cipag ha sbagliato ad iscriverlo d’ufficio.

….poi, sarebbe bello discutere del perché la cassa ci mette sempre molti anni ad indagare, ad iscrivere e ad informare il geometra, quando una tempestiva telefonata risolverebbe la diatriba senza troppi anni di iscrizione forzata e senza anni di tribunali. queste purtroppo sono le scelte del Presidente, del CDA e di 150 Delegati che approvano tutto, con poche eccezioni.

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