ricevo e pubblico un articolo dell’avvocatessa Fera impegnata, tra le altre, in alcuni ricorsi a favore di colleghi geometri contro la Cipag. oggi vince, consolidando un importante principio, in merito “all’iscrizione all’albo professionale, presunzione svolgimento libera professione, prova contraria“. una di queste sentenze della Corte suprema di cassazione – sezioni unite civili, è quella di un suo caso. le altre due riguardano casi analoghi.

r g 13507 pubbl 09_05_2026r g 13506 pubbl 09_05_2026r g 13510 pubbl 09_05_2026

————

Con sentenza n. 13510 del 2026 le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto, in senso favorevole ai geometri iscritti all’albo, una serie di questioni problematiche che riguardavano il tema delle iscrizioni d’ufficio e delle conseguenti pretese contributive avanzate dalla Cassa nei confronti di geometri sostanzialmente non esercenti la libera professione.

Questi i principi enucleati dalle Sezioni Unite.

– L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria. – Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi. – La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore. Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione. Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione – tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Le Sezioni Unite hanno dunque chiarito:

  1. a) che per l’iscrizione alla Cassa è pur sempre necessario l’esercizio della libera professione, anche se solo in forma saltuaria;
  2. b) che l’iscrizione all’albo costituisce una mera presunzione semplice dell’esercizio della professione;
  3. c) che il geometra iscritto all’albo può fornire con ogni mezzo la prova contraria dell’esercizio della professione ossia quella del mancato esercizio della stessa;
  4. d) che tale prova deve necessariamente essere fornita in via indiziaria ossia mediante l’allegazione e prova di circostanze positive che rendano plausibile la mancanza dell’esercizio professionale;
  5. e) che gli atti professionali svolti nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un rapporto di lavoro subordinato non sono forma di esercizio libero professionale e non giustificano l’iscrizione alla Cassa e la pretesa al versamento della contribuzione minima soggettiva ed integrativa.

In sostanza, dunque, il contenzioso torna interamente nelle mani dei giudici del merito che non potranno più sottrarsi all’accertamento istruttorio in ordine all’esistenza effettiva dell’esercizio professionale.

Resta il tema degli atti professionali posti in essere gratuitamente per sé stessi o per la propria famiglia, non affrontato espressamente dalle Sezioni Unite e che potrebbe ancora prestarsi a diversi tipi di apprezzamento nella giurisprudenza di merito.

Si ritiene, peraltro, che le SS.UU. offrano lo spunto per conseguire delle sentenze favorevoli, in sede di rinvio, anche a seguito dell’eventuale cassazione di pronunce di accoglimento di ricorsi proposti dai geometri fondate sulla precedente giurisprudenza della Suprema Corte che aveva dichiarato l’illegittimità delle norme regolamentari che avevano modificato i criteri iscrittivi.

Avv. Rita Fera

Panoramica privacy

Gentile Utente,

al fine di poterLe consentire l'accesso alle pagine contenute in questo sito web www.geomobilitati.it La invitiamo a prendere visione delle regole da noi applicate per la gestione dei dati personali in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 229 dell’8 maggio 2014.
Maggiori informazioni le puoi trovare sulla pagina "INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COME TRATTIAMO I TUOI DATI"

L'informativa è resa solo per il dominio sopraindicato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link ad altri domini.

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

Puoi impostare tutte le impostazioni dei cookie navigando nelle schede qui sulla sinistra.