Questa sentenza affronta una questione molto dibattuta e controversa, legata agli obblighi previdenziali dei professionisti iscritti agli albi.

Ciò che rende questa controversia particolarmente “forte” e discussa, risiede nel cortocircuito tra regole formali degli enti previdenziali e realtà di fatto. Nella fattispecie …..

– La Cassa di previdenza richiedeva al ricorrente oltre 77.000 euro di contributi e sanzioni per un lunghissimo arco temporale (dal 2002 al 2016), basandosi unicamente sul fatto formale che il professionista fosse rimasto iscritto all’albo, a prescindere dal fatto che avesse chiuso lo studio decenni prima (nel 1981).

– L’ex professionista ricorrente non solo non esercitava alcuna attività da moltissimi anni, ma risultava affetto da gravi patologie invalidanti, tra cui una grave retinopatia (status di cieco civile parziale riconosciuto sin dal 2010), trovandosi nella totale impossibilità fisica di lavorare.

L’aspetto più criticato, in questo genere di contenziosi, è che gli enti di previdenza pretendono che la prova del mancato esercizio sia data esclusivamente tramite rigidi adempimenti burocratici e autocertificazioni preventive nei termini, quasi a negare, agli ex colleghi, il diritto di difendersi in giudizio portando prove reali (cartelle cliniche – chiusura degli studi) relative alla propria effettiva condizione.

Il Tribunale di Vicenza ha fortunatamente ristabilito la giustizia sostanziale, dando ragione in questo caso al ricorrente e richiamando i principi della Suprema Corte (comprese le Sezioni Unite): la presunzione di esercizio della professione, legata alla mera iscrizione all’albo, è semplice e non assoluta. Il cittadino non può essere spogliato del diritto di dimostrare davanti ad un giudice, con qualsiasi mezzo di prova (es. documentazione medica e chiusura studio), di non aver mai svolto alcuna attività e di non dover quindi pagare contributi per servizi professionali mai offerti, né prestati!

SENTENZA TRIBUNALE DI VICENZA N 794 2026

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