La sentenza della Corte di Cassazione numero 4568/2021 ha riconosciuto la potestà regolamentare dell’Ente (Cassa Geometri) in materia iscrittiva del professionista …..la legittimità di iscrizione d’ufficio del professionista, iscritto solo albo….
La Cassa geometri sostiene che la suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la Cassa, dal 1 gennaio 2003, abbia legittimamente modificato il regime iscrittivo rendendo obbligatoria l’iscrizione per tutti gli iscritti all’albo professionale per i quali, in difetto di prova contraria o comunque di accertato esercizio di attività riservate ai geometri, l’esercizio della libera professione viene presunto.
..le modifiche regolamentari hanno stabilito il principio  che l’esercizio della professione ha sempre effetto ai fini contributivi.
Da tutto questo è escluso il geometra iscritto all’albo che non esercita la professione e che provveda ad inoltrare alla cassa l’apposita autocertificazione secondo le modalità previste nelle delibere consiliari n 2/2003 e n 123/2009 ….

questo è scritto meglio qui:

Comunicazione disposizioni che cassa geometri dà ai collegi

vedi però anche la circolare 124/2009 sull’argomento