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CIPAG: le novità della recente sentenza della Corte d’Appello di Genova

Con la Sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 2/2024 pubblicata in data 5/2/2024 è dichiarato diritto del geometra, che utilizza il timbro professionale per le proprie funzioni da dipendente, di essere cancellato dalla Cassa previdenziale dei Geometri (CIPAG), con contestuale esonero dall’obbligo di versare la contribuzione soggettiva alla stessa

Il geometra ricorrente in data del 15/10/2021 ha conseguito la qualifica di geometra di 5° livello, che ricomprende, secondo la declaratoria di cui al cit. CCNL, “i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all’organizzazione dei compiti loro affidati”.

I Giudice pertanto ha ritenuto che il geometra ricorrente, solo in quel momento ha realizzato la condizione sub a) delle delibere consigliari citate, con conseguente diritto all’esonero dagli obblighi contributivi e quindi alla cancellazione dalla Cassa geometri CIPAG, avendo assunto all’interno della società il ruolo professionale di geometra di 5° Livello.

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